Art. 61

Norme generali dirette ad evitare la duplicazione di test

In vigore dal 21 ott 2009
Norme generali dirette ad evitare la duplicazione di test 1.   Per evitare la duplicazione di test, chiunque intenda chiedere l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario consulta, prima di effettuare qualsiasi test o studio, le informazioni di cui all’, onde verificare se e a chi sia già stata concessa un’autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante, o per un coadiuvante. Su richiesta, l’autorità competente fornisce al richiedente potenziale l’elenco delle relazioni dei test e degli studi elaborate ai sensi dell’ per il prodotto in questione. Il richiedente potenziale presenta tutti i dati riguardanti l’identità e le impurezze della sostanza attiva che intende utilizzare. La richiesta è accompagnata dalla prova che il richiedente potenziale intende presentare domanda per un’autorizzazione. 2.   L’autorità competente dello Stato membro, qualora sia certa che il richiedente potenziale intende chiedere un’autorizzazione ovvero il rinnovo o il riesame della stessa, gli fornisce il nome e l’indirizzo del titolare o dei titolari delle precedenti autorizzazioni pertinenti e, nello stesso tempo, comunica a questi ultimi il nome e l’indirizzo del richiedente. 3.   Il richiedente potenziale dell’autorizzazione, ovvero del rinnovo o del riesame della stessa, e i titolari delle autorizzazioni pertinenti prendono tutte le misure ragionevoli per raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi protette a norma dell’ in modo equo, trasparente e non discriminatorio.
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Norme generali dirette ad evitare la duplicazione di test (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo