Art. 60

Elenco delle relazioni sui test e sugli studi

In vigore dal 21 ott 2009
Elenco delle relazioni sui test e sugli studi 1.   Per ogni sostanza attiva, antidoto agronomico, sinergizzante e coadiuvante, gli Stati membri relatori preparano un elenco delle relazioni dei test e degli studi, necessarie per la prima approvazione, per la modifica delle condizioni di approvazione, o per il rinnovo dell’approvazione, e lo mettono a disposizione degli Stati membri e della Commissione. 2.   Per ogni prodotto fitosanitario che autorizzano, gli Stati membri tengono e mettono a disposizione di qualsiasi parte interessata che lo richieda: a) un elenco delle relazioni dei test e degli studi, concernenti la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o sinergizzante e il prodotto fitosanitario, necessarie per la prima autorizzazione, per la modifica delle condizioni di autorizzazione o per il rinnovo dell’autorizzazione; e b) un elenco delle relazioni dei test e degli studi, per le quali il richiedente ha chiesto la protezione dei dati, ai sensi dell’, e le ragioni addotte, conformemente a tale articolo. 3.   Gli elenchi previsti dai paragrafi 1 e 2 indicano se le relazioni dei test e degli studi in questione siano state riconosciute conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
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