Art. 16

Accesso alle informazioni relative al rinnovo

In vigore dal 21 ott 2009
Accesso alle informazioni relative al rinnovo L’Autorità mette senza indugio a disposizione del pubblico le informazioni fornite dal richiedente a norma dell’, escluse le informazioni in relazione alle quali sia stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione.
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Accesso alle informazioni relative al rinnovo (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo