Art. 18
Programma di lavoro
In vigore dal 21 ott 2009
Programma di lavoro
La Commissione può stabilire un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l’ambiente e tenendo conto, per quanto possibile, dell’esigenza di un controllo efficace e di una gestione della resistenza delle specie bersaglio nocive. Il programma può prevedere che gli interessati presentino agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità tutti i dati necessari entro un termine in esso fissato.
Il programma contempla quanto segue:
a)
le procedure riguardanti la presentazione e la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni;
b)
i dati necessari da presentare, tra cui le misure intese a ridurre al minimo la sperimentazione animale, in particolare l’utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale e strategie di sperimentazione mirate;
c)
i termini per la presentazione di tali dati;
d)
le regole sulla presentazione di nuove informazioni;
e)
il termine per la valutazione e per l’adozione delle decisioni;
f)
l’assegnazione della valutazione delle sostanze attive agli Stati membri, tenuto conto di un equilibrio nelle responsabilità e nelle attività da svolgere tra gli Stati membri che fungono da relatori.
Storico versioni
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