Art. 19

Misure di attuazione

In vigore dal 21 ott 2009
Misure di attuazione Le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo, compresa, se del caso, l’attuazione di un programma di lavoro ai sensi dell’, sono stabilite da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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Misure di attuazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo