Art. 17
Proroga del periodo di approvazione per la durata della procedura
In vigore dal 21 ott 2009
Proroga del periodo di approvazione per la durata della procedura
Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda.
Un regolamento che rinvia la scadenza per un periodo sufficiente all’esame della domanda è adottato, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 5, nel caso in cui un richiedente non abbia potuto rispettare il preavviso di tre anni prescritto dall’, paragrafo 1, perché la sostanza attiva è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per un periodo che è scaduto prima del 14 giugno 2014.
Il regolamento stabilisce la durata dei periodi di proroga sulla base dei seguenti elementi:
a)
il tempo necessario per fornire le informazioni richieste;
b)
il tempo necessario per completare la procedura;
c)
se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’.
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