Art. 20

Regolamento di rinnovo

In vigore dal 21 ott 2009
Regolamento di rinnovo 1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, è adottato un regolamento il quale dispone che: a) l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata, eventualmente a determinate condizioni e con certe restrizioni; oppure b) l’approvazione di una sostanza attiva non è rinnovata. 2.   Qualora le ragioni del mancato rinnovo dell’approvazione non riguardino la protezione della salute o dell’ambiente, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un periodo di tolleranza non superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. Il periodo di tolleranza per la vendita e la distribuzione tiene conto del normale periodo di utilizzazione del prodotto fitosanitario, ma il periodo di tolleranza complessivo non supera i diciotto mesi. Qualora l’approvazione sia revocata, oppure non sia rinnovata a causa di preoccupazioni immediate per la salute umana o animale o per l’ambiente, i prodotti fitosanitari in questione sono immediatamente ritirati dal mercato. 3.   Si applica l’, paragrafo 4.
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Regolamento di rinnovo (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo