Art. 13

Regolamento d’approvazione

In vigore dal 21 ott 2009
Regolamento d’approvazione 1.   Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’Autorità, la Commissione presenta una relazione, denominata «relazione di esame», e un progetto di regolamento al comitato di cui all’, paragrafo 1, prendendo in considerazione il progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità. Il richiedente ha facoltà di presentare osservazioni sulla relazione di esame. 2.   Sulla base della relazione di esame, di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, è adottato un regolamento secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. Tale regolamento dispone quanto segue: a) la sostanza attiva è approvata, eventualmente alle condizioni e con le restrizioni di cui all’; oppure b) la sostanza attiva non è approvata; oppure c) le condizioni dell’approvazione sono modificate. 3.   Qualora l’approvazione preveda la presentazione di ulteriori informazioni di conferma di cui all’, lettera f), il regolamento dispone il termine per presentare le informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità. Lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari e comunica, quanto prima e comunque entro sei mesi dal ricevimento delle stesse, gli esiti della sua valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità. 4.   Le sostanze attive approvate sono incluse nel regolamento di cui all’, paragrafo 3, contenente l’elenco delle sostanze attive già approvate. La Commissione tiene a disposizione del pubblico, in formato elettronico, un elenco delle sostanze attive approvate.
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Regolamento d’approvazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo