Art. 22

Sostanze attive a basso rischio

In vigore dal 21 ott 2009
Sostanze attive a basso rischio 1.   Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall’ è approvata per un periodo di non oltre quindici anni, in deroga all’, qualora sia ritenuta una sostanza attiva a basso rischio e si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la contengono comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e degli animali e per l’ambiente, secondo quanto disposto dall’, paragrafo 1. 2.   Si applicano l’, gli articoli da 6 a 21 e il punto 5 dell’allegato II. Le sostanze attive a basso rischio sono elencate separatamente nel regolamento di cui all’, paragrafo 4. 3.   La Commissione può riesaminare e, se necessario, indicare nuovi criteri per l’approvazione di una sostanza attiva quale sostanza attiva a basso rischio conformemente all’, paragrafo 1, lettera a).
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Sostanze attive a basso rischio (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo