Art. 23
Criteri di approvazione per le sostanze di base
In vigore dal 21 ott 2009
Criteri di approvazione per le sostanze di base
1. Le sostanze di base sono approvate conformemente ai paragrafi da 2 a 6. In deroga all’, l’approvazione è per un periodo illimitato.
Ai fini dei paragrafi da 2 a 6, una sostanza di base è una sostanza attiva che:
a)
non è una sostanza potenzialmente pericolosa; e
b)
non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici; e
c)
non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente; e
d)
non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.
Ai fini del presente regolamento, è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. In deroga all’, una sostanza di base è approvata se le pertinenti valutazioni, effettuate conformemente ad altri atti normativi comunitari disciplinanti l’impiego di tale sostanza per scopi diversi da quello fitosanitario, mostrano che la sostanza non ha un effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile sull’ambiente.
3. In deroga all’, la domanda di approvazione di una sostanza di base è presentata alla Commissione da uno Stato membro o da qualsiasi soggetto interessato.
La domanda è corredata dei seguenti elementi:
a)
valutazioni dei possibili effetti sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente, effettuate conformemente ad altri atti normativi comunitari disciplinanti l’uso della sostanza, e
b)
altre informazioni pertinenti sui possibili effetti sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente.
4. La Commissione chiede all’Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L’Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro tre mesi dalla data della richiesta.
5. Si applicano gli . Le sostanze di base sono elencate separatamente nel regolamento di cui all’, paragrafo 4.
6. La Commissione può riesaminare l’approvazione di una sostanza di base in qualunque momento. Può tener conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare l’approvazione.
Se ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri previsti dai paragrafi da 1 a 3, la Commissione ne informa gli Stati membri, l’Autorità e il soggetto interessato e stabilisce un termine per la presentazione di osservazioni.
La Commissione chiede all’Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L’Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro tre mesi dalla data della richiesta.
Se la Commissione conclude che la sostanza non soddisfa più i criteri previsti dal paragrafo 1, è adottato un regolamento per revocare o modificare l’approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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