Art. 6

Condizioni e restrizioni

In vigore dal 21 ott 2009
Condizioni e restrizioni L’approvazione può essere soggetta a condizioni e restrizioni, quali: a) il grado minimo di purezza della sostanza attiva; b) la natura e la massima concentrazione di certe impurezze; c) le restrizioni derivanti dalla valutazione delle informazioni di cui all’, tenendo conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in questione, comprese quelle climatiche; d) il tipo di preparato; e) le modalità e le condizioni d’uso; f) la comunicazione di ulteriori informazioni di conferma agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità), qualora, durante il processo di valutazione, si stabiliscano nuovi requisiti o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; g) l’indicazione di categorie di utilizzatori, per esempio «professionali» e «non professionali»; h) l’indicazione di aree in cui l’uso di prodotti fitosanitari, compresi prodotti per il trattamento del suolo, contenenti la sostanza attiva non può essere autorizzato o può essere autorizzato a determinate condizioni; i) la necessità d’imporre misure di mitigazione del rischio e il monitoraggio dopo l’uso; j) qualsiasi altra condizione particolare, che scaturisca dalla valutazione d’informazioni rese disponibili nel contesto del presente regolamento.
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