Art. 24
Sostanze candidate alla sostituzione
In vigore dal 21 ott 2009
Sostanze candidate alla sostituzione
1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall’ è approvata, per un periodo non superiore a sette anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell’allegato II. In deroga all’, paragrafo 2, l’approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a sette anni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze candidate alla sostituzione sono elencate separatamente nel regolamento di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1107:oj#art-24