Art. 24

Sostanze candidate alla sostituzione

In vigore dal 21 ott 2009
Sostanze candidate alla sostituzione 1.   Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall’ è approvata, per un periodo non superiore a sette anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell’allegato II. In deroga all’, paragrafo 2, l’approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a sette anni. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze candidate alla sostituzione sono elencate separatamente nel regolamento di cui all’, paragrafo 4.
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Sostanze candidate alla sostituzione (Art. 24 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo