Art. 25

Approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti

In vigore dal 21 ott 2009
Approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti 1.   Gli antidoti agronomici e i sinergizzanti sono approvati se sono conformi al disposto dell’. 2.   Si applicano gli articoli da 5 a 21. 3.   I requisiti relativi ai dati applicabili agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti analoghi a quelli di cui all’, paragrafo 4, sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo