Art. 25
Approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
In vigore dal 21 ott 2009
Approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
1. Gli antidoti agronomici e i sinergizzanti sono approvati se sono conformi al disposto dell’.
2. Si applicano gli articoli da 5 a 21.
3. I requisiti relativi ai dati applicabili agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti analoghi a quelli di cui all’, paragrafo 4, sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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