Art. 27

Coformulanti

In vigore dal 21 ott 2009
Coformulanti 1.   Non è accettata l’inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario se è stato stabilito quanto segue: a) i suoi residui, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull’ambiente; o b) il suo impiego, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull’ambiente. 2.   I coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata a norma del paragrafo 1 sono inclusi nell’allegato III secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 3.   La Commissione può riesaminare i coformulanti in qualunque momento. Può tenere conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri. 4.   Si applica l’, paragrafo 2. 5.   Norme dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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Coformulanti (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo