Art. 81

Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti

In vigore dal 21 ott 2009
Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti 1.   In deroga all’, paragrafo 1, uno Stato membro può, per un periodo di cinque anni dopo l’adozione del programma di cui all’, autorizzare l’immissione sul mercato sul suo territorio di prodotti fitosanitari contenenti antidoti agronomici e sinergizzanti non approvati, purché tali antidoti agronomici e sinergizzanti rientrino nel suddetto programma. 2.   In deroga all’ e fatto salvo il diritto comunitario, gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali per i coformulanti non inclusi nell’allegato III fino al 14 giugno 2016. Qualora, dopo il 14 giugno 2016, abbia seri motivi di ritenere che un coformulante non incluso nell’allegato III possa costituire un grave rischio per la salute umana e animale o per l’ambiente, uno Stato membro può temporaneamente limitare o vietare l’uso del coformulante in questione sul suo territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della decisione. Si applica l’. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali per l’autorizzazione dei coadiuvanti fino a che non siano state adottate le disposizioni dettagliate, di cui all’, paragrafo 2.
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Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti (Art. 81 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo