Art. 71
Altre misure di emergenza
In vigore dal 21 ott 2009
Altre misure di emergenza
1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di emergenza e non sia stato preso alcun provvedimento a norma dell’ o dell’, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. In tale evenienza, informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Entro trenta giorni lavorativi, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, sottopone la questione al comitato di cui all’, paragrafo 1, ai fini della proroga, modifica o abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può mantenere le sue misure cautelari provvisorie nazionali, finché siano state adottate misure comunitarie.
Storico versioni
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