Art. 70

Misure di emergenza in casi di estrema urgenza

In vigore dal 21 ott 2009
Misure di emergenza in casi di estrema urgenza In deroga all’, in casi di estrema urgenza la Commissione può adottare, in via provvisoria, misure d’emergenza, dopo aver consultato lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e dopo aver informato gli altri Stati membri. Non appena possibile, e al più tardi dopo dieci giorni lavorativi, tali misure sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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