Art. 72
Sanzioni
In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tali norme e qualsiasi successiva modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1107:oj#art-72