Art. 74

Tasse e diritti

In vigore dal 21 ott 2009
Tasse e diritti 1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l’attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le tasse e i diritti di cui al paragrafo 1: a) siano stabiliti in modo trasparente; e b) corrispondano al costo totale effettivo del lavoro svolto, a meno che non sia di pubblico interesse ridurli. Le tasse o i diritti possono comprendere un tariffario di oneri fissi, in funzione dei costi medi dell’attività di cui al paragrafo 1.
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Tasse e diritti (Art. 74 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo