Art. 73

Responsabilità civile e penale

In vigore dal 21 ott 2009
Responsabilità civile e penale Il rilascio dell’autorizzazione e tutte le altre misure adottate a norma del presente regolamento lasciano impregiudicata la responsabilità civile e penale generale, negli Stati membri, del produttore e, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato o dell’uso del prodotto fitosanitario.
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Responsabilità civile e penale (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo