Art. 72 · Sanzioni

Art. 72

Sanzioni

In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tali norme e qualsiasi successiva modifica.
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