Art. 68
Monitoraggio e controlli
In vigore dal 21 ott 2009
Monitoraggio e controlli
Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento. Completano e trasmettono alla Commissione una relazione sulla portata e sui risultati di tali controlli entro sei mesi dalla fine dell’anno al quale si riferisce la relazione.
Gli esperti della Commissione eseguono negli Stati membri ispezioni, generali e specifiche, allo scopo di verificare i controlli ufficiali effettuati da questi ultimi.
Un regolamento, adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4, stabilisce le disposizioni relative ai controlli, in particolare in materia di fabbricazione, imballaggio, etichettatura, stoccaggio, trasporto, commercializzazione, formulazione, commercio parallelo e uso dei prodotti fitosanitari. Il regolamento contiene, inoltre, disposizioni relative alla raccolta d’informazioni e alla presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento.
Storico versioni
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