Art. 80

Misure transitorie

In vigore dal 21 ott 2009
Misure transitorie 1.   La direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione: a) alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE prima del 14 giugno 2011; b) alle sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione (20); c) alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all’ del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (21); d) alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all’ del regolamento (CE) n. 33/2008 prima del 14 giugno 2011. Sulla base dell’esame effettuato ai sensi della direttiva 91/414/CEE, si adotta un regolamento sull’approvazione di tali sostanze, conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento. Per le sostanze attive di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tale approvazione non è considerata un rinnovo dell’approvazione a norma dell’ del presente regolamento. 2.   L’, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE continuano ad applicarsi riguardo alle sostanze attive incluse nell’allegato I della suddetta direttiva e alle sostanze attive approvate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo: a) per un periodo di cinque anni dalla data della loro inclusione o approvazione, per quanto riguarda le sostanze attive contemplate dall’, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; b) per un periodo di dieci anni dalla data della loro inclusione o approvazione, per quanto riguarda le sostanze attive che non erano sul mercato al 26 luglio 1993; c) per un periodo di cinque anni dalla data del rinnovo dell’inclusione o del rinnovo dell’approvazione, per quanto riguarda le sostanze attive la cui inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE scade entro il 24 novembre 2011. Tale disposizione si applica soltanto ai dati necessari per il rinnovo dell’approvazione e riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio entro tale data. 3.   L’ della direttiva 91/414/CEE, qualora si applichi in forza del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, è soggetto a qualsiasi norma speciale riguardante la direttiva 91/414/CEE stabilita nell’atto di adesione mediante il quale uno Stato è divenuto membro della Comunità. 4.   Per quanto riguarda le sostanze attive la cui prima approvazione scade entro il 14 dicembre 2012, la domanda prevista dall’ è presentata da un fabbricante della sostanza attiva ad uno Stato membro, con copia agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità, non oltre due anni prima della scadenza della prima approvazione. 5.   Per quanto riguarda le domande dirette a ottenere l’autorizzazione di prodotti fitosanitari: a) a norma dell’ della direttiva 91/414/CEE e pendenti negli Stati membri; o b) che devono essere modificate o ritirate a seguito dell’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o a seguito di un’approvazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo; al 14 giugno 2011 le relative decisioni sono prese sulla base del diritto nazionale in vigore prima di tale data. Dopo tale decisione, si applica il presente regolamento. 6.   I prodotti etichettati conformemente all’ della direttiva 91/414/CEE possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 14 giugno 2015. 7.   Entro il 14 dicembre 2013, la Commissione stabilisce un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri enunciati nell’allegato II, punto 4, del presente regolamento e a cui si applicano le disposizioni dell’ del presente regolamento.
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Misure transitorie (Art. 80 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo