Art. 14

Rinnovo dell’approvazione

In vigore dal 21 ott 2009
Rinnovo dell’approvazione 1.   Su domanda, l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all’ sono soddisfatti. L’ si considera rispettato qualora si sia accertato che i requisiti da esso previsti sono soddisfatti riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva. Il rinnovo dell’approvazione può prevedere condizioni e restrizioni a norma dell’. 2.   Il rinnovo dell’approvazione è per un periodo non superiore a quindici anni. Il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive di cui all’, paragrafo 7, è per un periodo non superiore a cinque anni.
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Rinnovo dell’approvazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo