Art. 28
Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso
In vigore dal 21 ott 2009
Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso
1. Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti:
a)
uso di prodotti che contengono esclusivamente una o più sostanze di base;
b)
immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all’;
c)
fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro, purché il prodotto sia autorizzato in detto Stato membro e lo Stato membro di produzione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti di ispezione intesi a garantire che esso non venga utilizzato nel suo territorio;
d)
fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un Paese terzo, purché lo Stato membro di fabbricazione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti d’ispezione intesi a garantire che esso venga esportato dal suo territorio;
e)
immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di commercio parallelo, conformemente all’.
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