Art. 30

Autorizzazioni provvisorie

In vigore dal 21 ott 2009
Autorizzazioni provvisorie 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che: a) la decisione di approvazione non abbia potuto essere presa entro un termine di trenta mesi dalla data di ammissibilità della domanda, prorogato degli eventuali termini aggiuntivi fissati in conformità dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 2 o 3; e b) a norma dell’ il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti; c) lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a h); d) siano stati stabiliti livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005. 2.   In tal caso, lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua valutazione del fascicolo e delle condizioni di autorizzazione, fornendo almeno le informazioni previste all’, paragrafo 1. 3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fino al 14 giugno 2016. Se necessario, tale termine può essere prorogato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Autorizzazioni provvisorie (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo