Art. 9
Ammissibilità della domanda
In vigore dal 21 ott 2009
Ammissibilità della domanda
1. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore invia al richiedente una ricevuta scritta che indica la data del ricevimento e verifica che i fascicoli allegato alla domanda contengano tutti gli elementi previsti dall’, utilizzando l’elenco di controllo di cui all’, paragrafo 1, lettera e). Verifica altresì le richieste di riservatezza di cui all’, paragrafo 3, e gli elenchi completi dei test e degli studi presentati conformemente all’, paragrafo 2.
2. Qualora manchino uno o più degli elementi previsti dall’, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e fissa un termine per la loro presentazione. Tale termine è al massimo di tre mesi.
Qualora, allo scadere del termine, il richiedente non abbia presentato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione che la domanda è inammissibile.
In qualunque momento può essere presentata una nuova domanda per la stessa sostanza.
3. Qualora i fascicoli allegati alla domanda contengano tutti gli elementi previsti dall’, lo Stato membro relatore informa il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità dell’ammissibilità della domanda e inizia a valutare la sostanza attiva.
Dopo aver ricevuto la suddetta notifica, il richiedente trasmette immediatamente agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità i fascicoli previsti dall’, comprese le informazioni sulle parti dei fascicoli in relazione alle quali sia stata richiesta la riservatezza a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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