Art. 31

Contenuto delle autorizzazioni

In vigore dal 21 ott 2009
Contenuto delle autorizzazioni 1.   L’autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario. 2.   L’autorizzazione precisa i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d’uso da soddisfare per rispettare le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento che approva le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti. L’autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE. Gli Stati membri possono disporre che il titolare dell’autorizzazione classifichi o aggiorni senza indebito ritardo l’etichetta, a seguito di modifiche della classificazione e dell’etichettatura del prodotto fitosanitario, conformemente alla direttiva 1999/45/CE. In tali casi, ne informano immediatamente l’autorità competente. 3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 comprendono anche, se del caso: a) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione; b) il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto; c) il numero massimo di applicazioni all’anno. 4.   I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere quanto segue: a) una restrizione della distribuzione e dell’uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l’ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l’inclusione di tale restrizione è indicata sull’etichetta; b) l’obbligo di informare, prima dell’uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati; c) indicazioni relativamente all’utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all’ e all’allegato III della direttiva 2009/128/CE; d) l’indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»; e) l’etichetta approvata; f) l’intervallo tra i trattamenti; g) il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo, se del caso; h) l’intervallo di rientro; i) le dimensioni e il materiale di imballaggio.
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Contenuto delle autorizzazioni (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo