Art. 31
Contenuto delle autorizzazioni
In vigore dal 21 ott 2009
Contenuto delle autorizzazioni
1. L’autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario.
2. L’autorizzazione precisa i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d’uso da soddisfare per rispettare le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento che approva le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti.
L’autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE. Gli Stati membri possono disporre che il titolare dell’autorizzazione classifichi o aggiorni senza indebito ritardo l’etichetta, a seguito di modifiche della classificazione e dell’etichettatura del prodotto fitosanitario, conformemente alla direttiva 1999/45/CE. In tali casi, ne informano immediatamente l’autorità competente.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2 comprendono anche, se del caso:
a)
la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
b)
il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto;
c)
il numero massimo di applicazioni all’anno.
4. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere quanto segue:
a)
una restrizione della distribuzione e dell’uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l’ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l’inclusione di tale restrizione è indicata sull’etichetta;
b)
l’obbligo di informare, prima dell’uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;
c)
indicazioni relativamente all’utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all’ e all’allegato III della direttiva 2009/128/CE;
d)
l’indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;
e)
l’etichetta approvata;
f)
l’intervallo tra i trattamenti;
g)
il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo, se del caso;
h)
l’intervallo di rientro;
i)
le dimensioni e il materiale di imballaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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