Art. 21

Riesame dell’approvazione

In vigore dal 21 ott 2009
Riesame dell’approvazione 1.   In qualunque momento la Commissione può riesaminare l’approvazione di una sostanza attiva. Essa tiene conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l’approvazione di una sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell’, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell’, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa. Se ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all’ o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all’, lettera f), la Commissione ne informa gli Stati membri, l’Autorità e il fabbricante della sostanza attiva e fissa a quest’ultimo un termine per la presentazione di osservazioni. 2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri e all’Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. Gli Stati membri possono fornire le loro osservazioni alla Commissione entro tre mesi dalla data della richiesta. L’Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro tre mesi dalla data della richiesta. 3.   Se la Commissione conclude che la sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione previsti all’ o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all’, lettera f), è adottato un regolamento per revocare o modificare l’approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. Si applicano l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 2.
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Riesame dell’approvazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo