Art. 47

Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio

In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio 1.   Qualora tutte le sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario rientrino nella categoria delle sostanze attive a basso rischio di cui all’, il prodotto è autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio, purché dall’analisi del rischio non si rivelino necessarie specifiche misure di mitigazione del rischio. Il prodotto fitosanitario in questione soddisfa inoltre i seguenti requisiti: a) le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti a basso rischio in esso contenuti sono stati approvati a norma del capo II; b) non contiene alcuna sostanza potenzialmente pericolosa; c) è sufficientemente efficace; d) non provoca ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari; e) rispetta l’, paragrafo 1, lettere b), c) e da f) a i). Questi prodotti sono denominati «prodotti fitosanitari a basso rischio». 2.   Il richiedente l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario a basso rischio dimostra che sono soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 1 e allega alla domanda un fascicolo completo e un fascicolo sintetico per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva e al prodotto fitosanitario. 3.   Lo Stato membro decide, entro centoventi giorni, se accogliere una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a basso rischio. Qualora abbia bisogno d’informazioni supplementari, lo Stato membro fissa al richiedente un termine entro cui fornirle. In tal caso il termine aggiuntivo concesso dallo Stato membro si aggiunge al termine specificato. Il termine aggiuntivo è al massimo di sei mesi e cessa nel momento in cui le informazioni supplementari pervengono allo Stato membro. Qualora, allo scadere del termine, il richiedente non abbia presentato gli elementi mancanti, lo Stato membro informa il richiedente che la domanda è inammissibile. 4.   Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni.
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Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo