Art. 45
Revoca o modifica di un’autorizzazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Revoca o modifica di un’autorizzazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione
1. Un’autorizzazione può essere revocata o modificata, su richiesta del titolare della stessa, il quale motiva la sua domanda.
2. Le modifiche possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all’.
3. Se del caso, si applica l’.
Storico versioni
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