Art. 45

Revoca o modifica di un’autorizzazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Revoca o modifica di un’autorizzazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione 1.   Un’autorizzazione può essere revocata o modificata, su richiesta del titolare della stessa, il quale motiva la sua domanda. 2.   Le modifiche possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all’. 3.   Se del caso, si applica l’.
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Revoca o modifica di un’autorizzazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione (Art. 45 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo