Art. 44
Revoca o modifica di un’autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Revoca o modifica di un’autorizzazione
1. Gli Stati membri possono riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall’ non sia più rispettato.
Uno Stato membro riesamina un’autorizzazione qualora concluda che sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), e dell’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE.
2. Lo Stato membro che intenda revocare o modificare un’autorizzazione ne informa il titolare e dà a questi la possibilità di presentare osservazioni o ulteriori informazioni.
3. Lo Stato membro revoca o modifica l’autorizzazione, a seconda dei casi, se:
a)
i requisiti di cui all’ non sono, o non sono più, rispettati;
b)
sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l’autorizzazione;
c)
non è stata rispettata una delle condizioni previste nell’autorizzazione;
d)
in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; o
e)
il titolare dell’autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
4. Lo Stato membro che revochi o modifichi un’autorizzazione conformemente al paragrafo 3 ne informa immediatamente il titolare dell’autorizzazione, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità. Gli altri Stati membri appartenenti alla stessa zona revocano o modificano l’autorizzazione di conseguenza, tenendo conto delle condizioni nazionali e delle misure di mitigazione del rischio, salvo nei casi in cui sia stato applicato l’, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma. Se del caso, si applica l’.
Storico versioni
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