Art. 42
Procedura
In vigore dal 21 ott 2009
Procedura
1. Alla domanda è allegato quanto segue:
a)
una copia dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di riferimento, nonché una traduzione dell’autorizzazione in una lingua ufficiale dello Stato membro che riceve la domanda;
b)
una dichiarazione formale attestante che il prodotto fitosanitario è identico a quello autorizzato dallo Stato membro di riferimento;
c)
se lo Stato membro lo richiede, un fascicolo completo o sintetico, come prescritto dall’, paragrafo 3;
d)
un rapporto di valutazione dello Stato membro di riferimento contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario e sulla decisione presa al riguardo.
2. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell’ decide in merito a detta domanda entro centoventi giorni.
3. Su richiesta dello Stato membro, il richiedente presenta la domanda nelle lingue nazionali o ufficiali di detto Stato membro o in una di tali lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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