Art. 42

Procedura

In vigore dal 21 ott 2009
Procedura 1.   Alla domanda è allegato quanto segue: a) una copia dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di riferimento, nonché una traduzione dell’autorizzazione in una lingua ufficiale dello Stato membro che riceve la domanda; b) una dichiarazione formale attestante che il prodotto fitosanitario è identico a quello autorizzato dallo Stato membro di riferimento; c) se lo Stato membro lo richiede, un fascicolo completo o sintetico, come prescritto dall’, paragrafo 3; d) un rapporto di valutazione dello Stato membro di riferimento contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario e sulla decisione presa al riguardo. 2.   Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell’ decide in merito a detta domanda entro centoventi giorni. 3.   Su richiesta dello Stato membro, il richiedente presenta la domanda nelle lingue nazionali o ufficiali di detto Stato membro o in una di tali lingue.
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Procedura (Art. 42 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo