Art. 41
Autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Autorizzazione
1. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell’, avendo esaminato la domanda e i documenti di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1, se del caso in relazione alla situazione nel suo territorio, autorizza il prodotto fitosanitario in questione alle stesse condizioni dello Stato membro che esamina la domanda, fatti salvi i casi in cui si applichi l’, paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare il prodotto fitosanitario nel caso in cui:
a)
sia stata chiesta un’autorizzazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera b);
b)
il prodotto contenga una sostanza candidata alla sostituzione;
c)
sia stato applicato l’; o
d)
il prodotto contenga una sostanza approvata conformemente all’, paragrafo 7.
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