Art. 39
Relazioni e scambio d’informazioni sulle domande di autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Relazioni e scambio d’informazioni sulle domande di autorizzazione
1. Gli Stati membri costituiscono un fascicolo per ciascuna domanda. Ogni fascicolo contiene quanto segue:
a)
una copia della domanda;
b)
una relazione contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario, e sulla decisione presa al riguardo; il formato della relazione è stabilito secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2;
c)
un elenco delle decisioni amministrative prese dallo Stato membro riguardo alla domanda e della documentazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, unitamente ad una sintesi di quest’ultima;
d)
l’etichetta approvata, se del caso.
2. Su richiesta, gli Stati membri mettono senza indugio a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione e dell’Autorità un fascicolo contenente la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).
3. Su richiesta, i richiedenti forniscono agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità copia della documentazione da presentare con la domanda conformemente all’, paragrafo 3, e all’.
4. Norme dettagliate per l’attuazione dei paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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