Art. 39

Relazioni e scambio d’informazioni sulle domande di autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Relazioni e scambio d’informazioni sulle domande di autorizzazione 1.   Gli Stati membri costituiscono un fascicolo per ciascuna domanda. Ogni fascicolo contiene quanto segue: a) una copia della domanda; b) una relazione contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario, e sulla decisione presa al riguardo; il formato della relazione è stabilito secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2; c) un elenco delle decisioni amministrative prese dallo Stato membro riguardo alla domanda e della documentazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, unitamente ad una sintesi di quest’ultima; d) l’etichetta approvata, se del caso. 2.   Su richiesta, gli Stati membri mettono senza indugio a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione e dell’Autorità un fascicolo contenente la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d). 3.   Su richiesta, i richiedenti forniscono agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità copia della documentazione da presentare con la domanda conformemente all’, paragrafo 3, e all’. 4.   Norme dettagliate per l’attuazione dei paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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Relazioni e scambio d’informazioni sulle domande di autorizzazione (Art. 39 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo