Art. 34

Esenzione dall’obbligo di presentazione degli studi

In vigore dal 21 ott 2009
Esenzione dall’obbligo di presentazione degli studi 1.   I richiedenti sono esentati dall’obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all’, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l’accesso conformemente agli o 62 oppure che l’eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto. 2.   Tuttavia, i richiedenti cui si applica il paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni: a) tutti i dati necessari per l’identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa, nonché una dichiarazione secondo cui non vengono utilizzati coformulanti inaccettabili; b) le informazioni necessarie per identificare la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o il sinergizzante, se sono stati approvati, e per stabilire se le condizioni per l’approvazione siano rispettate e, se del caso, se siano conformi al disposto dell’, paragrafo 1, lettera b); c) su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1107:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esenzione dall’obbligo di presentazione degli studi (Art. 34 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo