Art. 34
Esenzione dall’obbligo di presentazione degli studi
In vigore dal 21 ott 2009
Esenzione dall’obbligo di presentazione degli studi
1. I richiedenti sono esentati dall’obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all’, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l’accesso conformemente agli o 62 oppure che l’eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto.
2. Tuttavia, i richiedenti cui si applica il paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni:
a)
tutti i dati necessari per l’identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa, nonché una dichiarazione secondo cui non vengono utilizzati coformulanti inaccettabili;
b)
le informazioni necessarie per identificare la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o il sinergizzante, se sono stati approvati, e per stabilire se le condizioni per l’approvazione siano rispettate e, se del caso, se siano conformi al disposto dell’, paragrafo 1, lettera b);
c)
su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso.
Storico versioni
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