Art. 77

Documenti d’orientamento

In vigore dal 21 ott 2009
Documenti d’orientamento La Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, adottare o modificare documenti d’orientamento tecnico, o di altra natura, per l’attuazione del presente regolamento, quali note esplicative o documenti d’orientamento sul contenuto della domanda per quanto riguarda microrganismi, feromoni e prodotti biologici. Può chiedere all’Autorità di preparare o di contribuire all’elaborazione di tali documenti d’orientamento.
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