Art. 11

In vigore dal 30 giu 2009
1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a verificare in loco, oltre all’effettività delle operazioni che danno diritto al premio, il rispetto della sottoquota stabilita per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio. I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di produzione e riguardano almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria. 2.   Gli Stati membri comunicano eventualmente a ciascuna fecoleria i quantitativi di fecola che superano la sottoquota di quest’ultima. 3.   Qualora l’organismo competente accerti che la fecoleria non ha soddisfatto il requisito di cui all’, paragrafo 1, lettera b), questa viene esclusa in tutto o in parte, salvo caso di forza maggiore, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti: a) se l’inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale di fecola prodotta dalla fecoleria, l’importo del premio da corrispondere viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata; b) se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non viene concesso. 4.   Nel caso di accertata violazione del divieto di cui all’, paragrafo 5, il premio concesso per la sottoquota è ridotto secondo le seguenti modalità: a) se dal controllo risulta che la fecoleria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % della sua sottoquota, dall’importo totale dei premi da corrispondere alla fecoleria per la campagna di cui trattasi viene sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata; b) se il quantitativo non contemplato da contratti di coltivazione è superiore al limite di cui alla lettera a), non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi e la fecoleria viene esclusa dal premio per la campagna successiva. 5.   Se, contrariamente all’, paragrafo 3, secondo comma, la quantità di fecola che può essere prodotta dalle partite accettate che presentano un tenore di fecola inferiore al 13 %: a) supera l’1 % della sottoquota della fecoleria, non è concesso alcun premio per la quantità eccedente; dal premio concesso per la sottoquota viene inoltre detratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata; b) supera l’11 % della sottoquota della fecoleria, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi e la fecoleria viene esclusa dal premio per la campagna successiva. 6.   Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di ulteriori controlli da parte delle autorità competenti.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2009/571 — Testo vigente | Portale Normativo