Art. 10
In vigore dal 30 giu 2009
1. Il premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è corrisposto a condizione che la fecoleria dimostri che sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
la fecola è stata prodotta durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi;
b)
il prezzo franco stabilimento corrisposto ai produttori per l’intero quantitativo di patate prodotte nella Comunità utilizzato per la fabbricazione della fecola non è inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
le patate da cui è ottenuta la fecola di cui trattasi formano oggetto dei contratti di coltivazione di cui all’.
2. Costituisce elemento di prova ai fini del paragrafo 1 la presentazione della distinta riassuntiva di cui all’, completata dall’attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall’organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria, il quale certifichi l’avvenuto pagamento.
3. Lo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate corrisponde il premio alla fecoleria entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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