Art. 5

In vigore dal 30 giu 2009
1.   Qualora l’applicazione di uno dei metodi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione (6) renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso la pesatura comparata del mezzo di trasporto carico e vuoto. 2.   Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003. 3.   Il tenore di fecola delle partite accettate non deve essere inferiore al 13 %. La fecoleria può tuttavia accettare partite di patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % purché la quantità di fecola che può essere ottenuta da queste patate non superi l’1 % della sottoquota. In questo caso, il prezzo minimo da pagare equivale a quello applicabile nel caso in cui il tenore di fecola è pari al 13 %.
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