Art. 4
In vigore dal 30 giu 2009
1. La consegna delle patate si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna.
2. Il peso delle patate e il relativo contenuto di fecola vengono determinati, conformemente agli , al momento della consegna, sotto l’autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.
Storico versioni
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