Art. 9
In vigore dal 30 giu 2009
La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riporti i seguenti dati:
a)
nome sociale della fecoleria;
b)
nome e indirizzo del produttore di patate;
c)
numero del contratto di coltivazione;
d)
data e numero delle bollette di ricevuta;
e)
peso netto di ogni fornitura previe eventuali riduzioni di cui all’, paragrafo 2;
f)
prezzo unitario per fornitura;
g)
importo totale da pagare al produttore;
h)
somme versate al produttore e data dei versamenti;
i)
firma e timbro del produttore di fecola.
Storico versioni
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