Art. 14

In vigore dal 30 giu 2009
1.   Per i quantitativi che, ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, nel caso di fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione o rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (11), lo Stato membro interessato riscuote un importo forfettario calcolato per tonnellata di fecola non trasformata ed equivalente alla tariffa doganale comune applicabile per tonnellata di fecola di cui al codice NC 1108 13 00 nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti, più una maggiorazione pari al 10 %. 2.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla data del 1o gennaio di cui all’, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l’importo totale da pagare alle fecolerie interessate. Detto importo totale è versato dalle fecolerie entro il 20 maggio dello stesso anno.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2009/571 — Testo vigente | Portale Normativo