Art. 18

In vigore dal 30 giu 2009
1.   Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009; qualora siano state utilizzate patate coltivate in altri Stati membri, i quantitativi devono essere ripartiti per Stato membro d’origine; b) i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) i quantitativi e le sottoquote per le fecolerie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 84 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna in corso e le sottoquote disponibili per la campagna successiva; d) i quantitativi destinati all’esportazione per i quali non è versata alcuna restituzione conformemente all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007; e) i quantitativi di cui all’, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento; f) i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Nei casi in cui si applica l’, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni campagna, tutte le informazioni circostanziate ivi afferenti, unitamente agli elementi comprovanti il rispetto delle condizioni previste.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2009/571 — Testo vigente | Portale Normativo