Art. 15
In vigore dal 30 giu 2009
1. In caso di fusione di fecolerie, lo Stato membro assegna all’impresa risultante dalla fusione una sottoquota pari alla somma delle sottoquote assegnate, prima della fusione, alle fecolerie partecipanti alla fusione.
In caso di trasferimento di proprietà di una fecoleria, lo Stato membro assegna alla fecoleria cessionaria, per la produzione di fecola, la sottoquota della fecoleria ceduta. Qualora vi siano più fecolerie cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse.
In caso di trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola, lo Stato membro diminuisce la sottoquota dell’azienda che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la sottoquota della fecoleria o delle fecolerie che acquistano lo stabilimento di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.
2. In caso di cessazione di attività di una fecoleria o di uno o più stabilimenti di una fecoleria in circostanze diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, lo Stato membro assegna le sottoquote interessate da detta cessazione di attività ad una o più fecolerie.
3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una fecoleria, lo Stato membro diminuisce la sottoquota della fecoleria che dà in affitto lo stabilimento e attribuisce la parte detratta all’azienda che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.
Se l’affitto termina prima della scadenza di cui all’, lettera k), l’adeguamento della sottoquota effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell’affitto.
4. Qualora, in seguito all’applicazione del paragrafo 1, primo comma, gli stabilimenti di una o più fecolerie che hanno partecipato alla fusione interrompano la produzione, mettendo pertanto a serio repentaglio la continuità della produzione di patate destinate alla fabbricazione di fecola nella zona che aveva precedentemente rifornito la o le imprese in questione, lo Stato membro può ordinare all’impresa risultante dalla fusione di restituire allo Stato stesso la sottoquota inizialmente assegnata all’impresa i cui impianti hanno da allora interrotto la produzione. Lo Stato membro può riassegnare qualsiasi sottoquota di cui al paragrafo 1, primo comma, a qualsivoglia fecoleria dedita alla fabbricazione di fecola nella zona interessata.
Storico versioni
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