Art. 16
In vigore dal 30 giu 2009
Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1o luglio e il 31 marzo dell’anno successivo, le misure di cui all’ producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione in corso durante lo stesso periodo.
Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1o aprile e il 30 giugno dello stesso anno, le misure di cui all’ producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione successiva allo stesso periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:571:oj#art-16