Art. 16

In vigore dal 30 giu 2009
Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1o luglio e il 31 marzo dell’anno successivo, le misure di cui all’ producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione in corso durante lo stesso periodo. Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1o aprile e il 30 giugno dello stesso anno, le misure di cui all’ producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione successiva allo stesso periodo.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2009/571 — Testo vigente | Portale Normativo