Art. 12

In vigore dal 30 giu 2009
1.   L’esportazione di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si considera effettuata quando: a) l’organismo competente dello Stato membro di produzione, indipendentemente dallo Stato membro di esportazione della fecola, ha ricevuto la prova di cui all’, paragrafo 2; b) lo Stato membro di esportazione ha accettato la relativa dichiarazione di esportazione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta; c) la fecola di cui trattasi ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1o gennaio di cui alla lettera b); d) il prodotto è stato esportato senza restituzione. Salvo casi di forza maggiore, ove i requisiti di cui al primo comma non vengano soddisfatti nel loro insieme, il quantitativo di fecola che supera la sottoquota è considerato come smerciato sul mercato interno. 2.   In caso di forza maggiore, l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio la fecola è stata prodotta adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze addotte dall’interessato. Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro. 3.   Ai fini del presente regolamento, non possono essere invocate le disposizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:571:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2009/571 — Testo vigente | Portale Normativo