Art. 8
In vigore dal 30 giu 2009
1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore. La fecoleria ne rilascia un duplicato al produttore e conserva l’originale, che può essere eventualmente presentato all’organismo preposto al controllo dei premi.
2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati di seguito, ove questi risultino dalle operazioni effettuate ai sensi degli articoli da 4 a 7:
a)
data di consegna;
b)
numero della fornitura;
c)
numero del contratto di coltivazione;
d)
nome e indirizzo del produttore di patate;
e)
peso del mezzo di trasporto all’arrivo presso la fecoleria o presso il relativo centro di presa in consegna;
f)
peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l’eliminazione della terra residua;
g)
peso lordo della fornitura;
h)
riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell’acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio;
i)
riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità;
j)
percentuale di granaglie;
k)
peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie);
l)
tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott’acqua;
m)
prezzo unitario da pagare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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