Art. 13
In vigore dal 30 giu 2009
1. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (8), l’importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 23 EUR/t.
2. La prova che la fecoleria ha soddisfatto i requisiti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, è fornita all’organismo competente dello Stato membro di produzione anteriormente al 1o aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta.
3. Detta prova viene fornita tramite la presentazione:
a)
di un titolo d’esportazione rilasciato alla fecoleria di cui trattasi dall’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle diciture elencate nell’allegato I, in deroga all’ del regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione (9);
b)
dei documenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (10), necessari per lo svincolo della cauzione;
c)
di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola.
4. Se la fecola non trasformata prodotta da una fecoleria è immagazzinata ai fini dell’esportazione in un silo, magazzino o serbatoio situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre fecolerie o dalla stessa fecoleria, senza possibilità di distinguerne l’identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere sottoposta ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.
Nel caso di cui al primo comma, se la fecola esce dal magazzino prima dell’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immagazzinamento ne forniscono la prova.
Se la fecola esce dal magazzino dopo l’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immagazzinamento forniscono una prova ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008.
La prova di cui al secondo e terzo comma attesta l’uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del primo comma.
Storico versioni
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