Art. 7
In vigore dal 30 giu 2009
1. Il premio è concesso alle fecolerie per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, in base alla quantità di patate utilizzata e al loro tenore di fecola, secondo i parametri stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003 ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente alla loro sottoquota. Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate la cui qualità non risulti sana, leale e mercantile né per la fecola ottenuta da patate con un tenore di fecola inferiore al 13 %, fatti salvi i casi in cui si applica il secondo comma dell’, paragrafo 3.
Qualora il tenore di fecola venga calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.
2. Qualora le partite consegnate contengano una quantità di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato (di seguito «le granaglie») pari o superiore al 25 %, il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve corrispondere è ridotto come segue:
Percentuale di granaglie
Riduzione percentuale
dal 25 al 30 %
10 %
dal 31 al 40 %
15 %
dal 41 al 50 %
20 %
Le partite contenenti oltre il 50 % di granaglie sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.
La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.
3. Il rispetto della sottoquota da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, in conformità ai parametri fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.
Storico versioni
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